Fonte stalking.it – 17 novembre 2010 . La diminuzione delle denunce e i recenti fatti di cronaca dimostrano una tragica mancanza di fiducia verso la legge da parte delle vittime, che spesso non si sentono tutelate dalle forze dell’ordine e dai centri specializzati di supporto. La denuncia ha spesso soltanto l’effetto di incattivire il persecutore e non ferma in alcun modo la sua condotta persecutoria che può sfociare in gravi aggressioni, fino all’omicidio. Speriamo che il nostro contributo rappresenti una piccola strada da seguire per perfezionare la legge e permettere a tutte le vittime di denunciare in tranquillità e con la sicurezza di essere protette. Allo scopo di permettere alle vittime maggiori tutele è necessario che:
– L’ammonimento del questore preveda automaticamente il divieto di avvicinamento all’abitazione e ai luoghi frequentati abitualmente dalla vittima e i suoi famigliari (compresi i figli, nel caso in cui il presunto autore sia il padre).
– Considerato lo stato di angoscia in cui si trova la vittima di stalking, la denuncia degli episodi di violenza dovrebbe essere considerata valida anche se presentata da altri soggetti (famigliari, amici, vicini di casa) che conoscano o assistano alla situazione di maltrattamento, al fine di permettere al questore di prendere atto della stessa, assumere le misure cautelari necessarie, e ammonire verbalmente l’autore della condotta molesta.
– I famigliari del persecutore vengano informati dei fatti: spesso l’instabilità del contesto famigliare in cui è cresciuto il presunto autore è un fattore determinante che concorre a creare e giustificare delle dinamiche relazionali distorte nei confronti degli altri.
– A seguito dell’ammonimento, si preveda per la vittima e per l’autore della condotta lesiva, l’obbligatorietà di affrontare un primo colloquio con uno psicologo o psichiatra, e la possibilità seguire un percorso terapeutico, al fine di lavorare sugli eventuali disturbi relativi alla salute mentale degli stessi.
– In caso di gravi indizi di colpevolezza, conseguenze psicologiche importanti accertate sulla vittima, e condotta reiterata, adottare sistemi di geolocalizzazione del persecutore, procedura già adoperata in Spagna. In questo modo le forze dell’ordine verrebbero avvisate automaticamente dai dispositivi, nel caso di avvicinamento del molestatore alla vittima o ai suoi congiunti.
– Venga realizzato, da parte delle forze dell’ordine, un archivio nel quale annotare le persone ammonite e denunciate per stalking (consultabile da carabinieri, polizia, e centri antiviolenza sul territorio nazionale), al fine di permettere una rapida circolazione delle informazioni che consenta di individuare il presunto autore, allorché questo si allontani dai luoghi in cui risiede per molestare la vittima (o una delle tante vittime, se si tratta di un soggetto recidivo).
– Sia prevista, nell’articolo 612-bis, la possibilità di ammonimento anche in caso di molestia virtuale (cyber-stalking), ovvero di una strategia persecutoria subdola perpetuata attraverso l’impiego di internet (invio di messaggi vessatori all’indirizzo e-mail della vittima, sostituzione di identità, diffusione di foto, video, dati della stessa tramite i social network). Misure più severe per questa tipologia di reati sono necessarie, in quanto il mondo di internet si può considerare a tutti gli effetti come l’anticamera del mondo reale; la diffamazione virtuale può avere effetti importanti sulla vita reale della persona perseguitata.
– Le vittime devono conoscere gli strumenti per tutelarsi: è necessaria una campagna pubblicitaria più efficace e regolare, che passi attraverso tutte le reti televisive e internet. In aggiunta ai programmi di informazione, è necessaria nelle scuole un’educazione ai sentimenti: solo in questo modo è possibile prevenire il problema per il futuro.
– Certezza della pena e processi più veloci: in presenza di gravi condotte moleste e lesive (dimostrate nei fatti), il presunto autore non venga destinato agli arresti domiciliari ma mantenuto in carcere, accuratamente seguito da gruppi di ascolto e educatori.
– La privacy della vittima venga tutelata: i dati di una vittima di stalking non devono essere ceduti a terzi da parte di datori di lavoro, scuole, associazioni, e il suo nominativo deve essere reso anonimo su richiesta nel caso in cui questa partecipi a concorsi pubblici. Questo permette alla vittima di non essere limitata nella sua libertà di soggetto sociale e le consente di avere una rintracciabilità molto bassa da parte del persecutore.
– L’accertamento scrupoloso dei fatti (danneggiamenti, minacce, pedinamenti) sempre, specie nei casi in cui sia difficile stabilire chi sia la vittima e chi il persecutore: può sembrare illogico ma, spesso, alcune vittime di stalking rispondono in modo energico al persecutore, finendo per essere denunciate per… stalking!
In conclusione, è importante che sia la presunta vittima, sia il presunto autore, manifestino apertura verso la possibilità di seguire un percorso di psicoterapia. Una campagna informativa efficace sullo stalking non può omettere un particolare così importante come il consiglio, valido per tutti, di contattare specialisti e centri anti-stalking se ci si riconosce nei panni della vittima o del persecutore!
Dedicato a tutte le vittime di stalking, per un futuro che non permetta il sopruso come norma, e il rispetto come eccezione.
Una giovane vittima di stalking che ha contattato il sito www.stalking.it