Diritto di asilo. Diritto internazionale

Diritto di asilo. Diritto internazionale
Istituto che consiste nella protezione accordata da uno Stato a individui che intendono sottrarsi nello Stato di origine a persecuzioni fondate su ragioni di razza, religione, nazionalità, di appartenenza a un particolare gruppo sociale o di opinioni politiche. Il diritto d’asilo non va confuso con lo status di rifugiato, disciplinato dalla Convenzione del 1951 (Rifugiati. Diritto internazionale). Nella prassi si distingue altresì l’asilo territoriale, che viene concesso dallo Stato sul suo territorio, dall’asilo extraterritoriale o diplomatico, accordato dallo Stato all’estero nelle proprie sedi diplomatiche o consolari (Agenti diplomatici, Consoli).


 

La disciplina dell’asilo. – Al livello internazionale, l’asilo non si configura come un diritto soggettivo dell’individuo a ottenerlo, ma come un potere discrezionale dello Stato, cui spetta decidere, nell’ambito dell’esercizio della propria sovranità, se concederlo. Per quanto riguarda l’Italia, l’art. 10, co. 3, della Costituzione stabilisce che lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Nel diritto internazionale, non esiste una normativa specifica che regoli la condotta degli Stati in materia di asilo. Il diritto di concedere l’asilo può però subire limitazioni in base ai trattati internazionali di cui lo Stato è parte, specie quelli di estradizione.

Al livello universale, il diritto di asilo è menzionato in alcuni atti dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite di carattere non vincolante – come l’art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (Diritti umani. Diritto internazionale) e nella Dichiarazione del 1967 sul diritto di asilo territoriale) – mentre a livello regionale sono stati stipulati alcuni accordi, in particolare tra gli Stati latino-americani (Convenzione sull’asilo dell’Avana del 1928, Convenzione sull’asilo politico di Montevideo del 1933, Trattato sull’asilo e il rifugio politico di Montevideo del 1939, Convenzione sull’asilo diplomatico di Caracas del 1954).